L'incarico professionale conferito alla societa' tra avvocati puo' essere eseguito solo da uno o piu' soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta. La societa' deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potra' essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o piu' soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la societa' comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art24 · fonte del testo