Art. 20 — Invalidità della società
La nullita' della societa' per vizi di costituzione puo' essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullita' dei contratti. La dichiarazione di nullita' o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'. La sentenza che dichiara la nullita' o che pronuncia l'annullamento nomina uno o piu' liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purche' professionisti esercenti con il titolo di avvocato. La invalidita' non puo' essere pronunciata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. La responsabilita' dei soci non e' esclusa dalla dichiarazione di nullita' o dall'annullamento dell'atto costitutivo.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
