((1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a.")) Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.

Testo vigente dal 25 novembre 2014

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2001 al 25 novembre 2014. 35 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: 1. La ragione sociale della societa' tra avvocati tolto: agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o piu' soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione aggiunto: deve contenere l'indicazione di societa' tra tolto: professionisti aggiunto: avvocati, in forma abbreviata aggiunto: "s.t.tolto: p.aggiunto: a." Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art18 · fonte del testo