Le societa' costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia l'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile, purche' tutti i soci siano professionisti esercenti la professione di avvocato. La societa' si considera costituita tra persone non esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero del titolo di avvocato. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di cui al comma 1, la societa' deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto costitutivo, la personalita' della prestazione; il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale e la sua responsabilita' personale, la soggezione della societa' ad un concorrente regime di responsabilita' e alle regole deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato. Per l'attivita' di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire d'intesa con altro ((professionista in possesso del titolo di avvocato)), abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.

Testo vigente dal 4 settembre 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2001 al 4 settembre 2013. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… giudizio il socio che sia avvocato stabilito e' tenuto ad agire d'intesa con altro tolto: socio aggiunto: professionista in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorita' adita o procedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art36 · fonte del testo

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