Art. 17 — Costituzione e oggetto
Ai fini della iscrizione all'albo, la societa' tra avvocati e' costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti. La societa' tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La societa' puo' rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attivita' diretta a tale scopo.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
