Art. 26 — Qualifiche di pubblica sicurezza
All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
