Art. 33-triciesbis — (Designazione dell'autorità di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788)
((Le funzioni di autorita' di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito "ARERA", con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.)) ((In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorita' medesima e' incrementata di dodici unita' di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII livello base, da assumere in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della medesima legge n. 207 del 2024.)) ((Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 646.692 per l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro 1.329.306 per l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro 1.404.414 per l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro 1.484.097 per l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro 1.568.632 per l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035 e ad euro 1.658.315 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere sul bilancio di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.)) ((Il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
