Art. 33-triciessemel — Separazione della contabilità
((Le imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprieta' o dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti annuali delle societa' di capitali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.)) ((Nella contabilita' interna, le imprese devono tenere conti separati per ciascuna attivita' di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attivita' fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione e' resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attivita' non riguardanti, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilita' e' precisato il reddito proveniente dalla proprieta' della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attivita' non riguardanti il settore dell'idrogeno. La contabilita' interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attivita'. La separazione della contabilita' e' sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al comma 1 ed e' comunicata all'ARERA.)) ((La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, non devono verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete idrogeno.)) ((Le imprese specificano nella contabilita' interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonche' le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti relative alla contabilita', applicate nella redazione dei conti separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'ARERA e debitamente motivate.)) ((Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni operazione di rilevante entita' effettuata con imprese ad esse collegate.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
