Art. 33-septiesdecies — Reti dell'idrogeno esistenti
((L'ARERA puo' concedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto, nonche' agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in favore delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.)) ((Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:))
- a)((quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;))
- b)((quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;))
- c)((quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se e' aumentata la sua capacita' di oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacita' rispetto a quella posseduta alla data del 4 agosto 2024;))
- d)((quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.)) ((Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.)) ((L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
