((L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente. Il piano comune deve strutturarsi secondo modalita' chiare e trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E' eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere. E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica. I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione.)) ((Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e dell'idrogeno di cui al comma 1:)

  • a)((contiene informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;))
  • b)((contiene informazioni su tutti gli investimenti gia' decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;))
  • c)((include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa;))
  • d)((include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;))
  • e)((prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;))
  • f)((si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;))
  • g)((nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;))
  • h)((deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021;))
  • i)((deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;))
  • l)((tiene conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 16-bis del presente decreto.)) ((Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonche' del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, cosi' come l'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito internet e' aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione. Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione europea stabiliti a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.)) ((Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonche' la co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.)) ((L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalita' aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.)) ((L'ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea, l'ARERA consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). L'ARERA puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonche' con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonche' con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8. In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.)) ((L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.)) ((Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento risulta comunque pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete:))
  • a)((obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in causa entro un tempo definito;))
  • b)((indice una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;))
  • c)((obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.)) ((Se si e' avvalsa dei poteri di cui al comma 8, lettera b), l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o piu' delle condizioni seguenti:))
  • a)((il finanziamento da parte di terzi;))
  • b)((la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;))
  • c)((la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;))
  • d)((la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.)) ((Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'ARERA.)) ((Se l'ARERA si e' avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi dell'investimento in questione.))

Testo vigente dal 15 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2023 al 15 agosto 2026. 435 parole tolte, 2033 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115.L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorita' tolto: per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico aggiunto: di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero tolto: dello sviluppo economico il piano decennale aggiunto: dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune di sviluppo della rete aggiunto: del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente. tolto: L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione. In particolare, aggiunto: Il piano comune deve strutturarsi secondo modalita' chiare e trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E' eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere. E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo tolto: della rete:

tolto: a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete aggiunto: dell'energia elettrica. I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa maggiore di trasporto, tolto: delle aree in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' delle criticita' e delle congestioni presenti o attese; aggiunto: unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione. Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e dell'idrogeno di cui al comma 1:)

tolto: b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasportoaggiunto: a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi aggiunto: che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;

tolto: c) contieneaggiunto: b) contiene informazioni su tutti gli investimenti gia' decisi tolto: ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti aggiunto: e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivotolto: , anche ai fini di consentire il superamento delle criticita' presenti o atteseaggiunto: ;

aggiunto: c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa;

d) tolto: indica, aggiunto: include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;

aggiunto: e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimentotolto: , la data prevista di realizzazione. Nell'elaborare aggiunto: e dismissione;

aggiunto: f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

aggiunto: g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;

aggiunto: h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021;

aggiunto: i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di sviluppo della retetolto: , l'impresa maggiore di trasporto procede ad una stima ragionevole aggiunto: per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;

aggiunto: l) tiene conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 16-bis del presente decreto. Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornituratolto: , consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi aggiunto: e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto tolto: dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL. Alle imprese aggiunto: del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale tolto: che si dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva aggiunto: e dell'idrogeno, nonche' del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, tolto: ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale aggiunto: cosi' come l'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito internet e' aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione. Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione europea stabiliti a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119. Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della rete tolto: con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda ilaggiunto: , il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonche' la co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori. L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della retetolto: . L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idricoaggiunto: , secondo modalita' aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. L'ARERA valuta se il piano aggiunto: comune decennale di sviluppo della rete aggiunto: del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e tolto: se essoaggiunto: , se del caso, se sia coerente con tolto: il piano decennale non vincolante aggiunto: la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea ("piani di sviluppo della rete a livello tolto: europeo, aggiunto: dell'Unione") di cui all'articolo tolto: 8, paragrafo 3 aggiunto: 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (tolto: CE) n. 715/2009aggiunto: UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono dubbi tolto: sulla coerenza con il piano decennale aggiunto: quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello tolto: europeo, l'Autorita' aggiunto: dell'Unione europea, l'ARERA consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energiatolto: . L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico aggiunto: (ACER). L'ARERA puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare il tolto: suo piano aggiunto: piano comune decennale di sviluppo della rete. tolto: L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione aggiunto: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonche' con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonche' con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8. In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione. L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. Nei casi in cui tolto: l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa imputabili, non realizzi aggiunto: il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento chetolto: , in base al piano decennale di sviluppo della retetolto: , doveva essere realizzato nel triennio successivo, tolto: e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone all'impresa maggiore di trasporto aggiunto: l'ARERA adotta almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento risulta comunque pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete:

aggiunto: a) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento tolto: medesimo entro un termine definito, purche' tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete. Nei casi aggiunto: in causa entro un tempo definito;

aggiunto: b) indice una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;

aggiunto: c) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale. Se si e' avvalsa dei poteri di cui al comma 8, tolto: le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione aggiunto: lettera b), l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o piu' delle condizioni seguenti:

aggiunto: a) il finanziamento da parte di terzi;

aggiunto: b) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;

aggiunto: c) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;

aggiunto: d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'ARERA. Se l'ARERA si e' avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi dell'investimento in questione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art16 · fonte del testo

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