Art. 23 — Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 1 gennaio 2006. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 101 e' inserito il seguente: "Art. 101-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorita' competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.". Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 115 e' inserito il seguente: "Art. 115-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 93, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorita' competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;93~art23 · fonte del testo
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