Art. 19 — Tutela del terzo acquirente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 1 gennaio 2006. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-sexies e' inserito il seguente: "Art. 67-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' dopo l'apertura della procedura di liquidazione, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilita' di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro, o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio e' situato il bene immobile ovvero presso il quale e' tenuto il registro o il conto o il sistema.". Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-sexies e' inserito il seguente: "Art. 78-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' dopo l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilita' di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio e' situato il bene immobile ovvero presso il quale e' tenuto il registro o il conto o il sistema.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;93~art19 · fonte del testo
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