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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 1 gennaio 2006. 516 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-bis e' inserito il seguente: "Art. 67-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

tolto: a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtu' di un pegno o di un'ipoteca;

tolto: b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

tolto: c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volonta' dell'avente diritto;

tolto: d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-bis e' introdotto il seguente: "Art. 78-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica. 2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

tolto: a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtu' di un pegno o di un'ipoteca;

tolto: b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

tolto: c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volonta' dell'avente diritto;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene. 3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;93~art14 · fonte del testo

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