Art. 16 — Misure di intervento a tutela della solvibilità dell'impresa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2003 al 1 gennaio 2006. 423 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente: "Art. 64-bis (Misure di intervento a tutela della solvibilita' dell'impresa) 1. Qualora la situazione di solvibilita' dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:
tolto: a) sinistri da pagare e da iscrivere a riserva comprensivi delle spese di liquidazione. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione;
tolto: b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati;
tolto: c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;
tolto: d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilita' e delle riserve tecniche;
tolto: e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei principali rami esercitati.
tolto: 2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio, l'ISVAP puo' imporre all'impresa la costituzione di un margine di solvibilita' richiesto piu' elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilita' nel breve periodo. 3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilita' disponibile. Tale riduzione puo', tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualita' dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP puo' diminuire il coefficiente di riduzione stabilito al fini del calcolo del margine di solvibilita' richiesto; 5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-03;307~art16 · fonte del testo
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