Art. 13 — Effetti su taluni contratti e diritti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 1 gennaio 2006. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: "Art. 67-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonche' di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:
tolto: a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;
tolto: b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;
tolto: c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.". Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: "Art. 78-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonche' di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:
tolto: a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;
tolto: b) un contratto che da' diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto e' disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;
tolto: c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;93~art13 · fonte del testo
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