Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:

  • a)gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita' del fluido, le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
  • 1)esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
  • 2)gas infiammabili, categorie 1 e 2;
  • 3)gas comburenti, categoria 1;
  • 4)liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
  • 5)liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita';
  • 6)solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
  • 7)sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
  • 8)liquidi piroforici, categoria 1;
  • 9)solidi piroforici, categoria 1;
  • 10)sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
  • 11)liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
  • 12)solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
  • 13)perossidi organici dei tipi da A a F;
  • 14)tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2;
  • 15)tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
  • 16)tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
  • 17)tossicita' specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1.
  • b)gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). Allorche' un recipiente e' costituito da vari scomparti, e' classificato nella categoria piu' elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorche' uno scomparto contiene piu' fluidi, e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata.

Testo vigente dal 19 marzo 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2000 al 19 marzo 2016. 64 parole tolte, 248 parole aggiunte in 20 capoversi.

Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di tolto: rischio aggiunto: pericolo crescente. Ai fini tolto: della classificazione di cui al comma 1 aggiunto: di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi tolto: nei seguenti due gruppi aggiunto: in due gruppi, nel modo seguente:

a) gruppo 1tolto: : comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definitiaggiunto: , che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita' del fluido, le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, tolto: comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, come " esplosivi", "estremamente inflammabili", "facilmente infiammabili", " infiammabili ( aggiunto: punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:

aggiunto: 1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;

aggiunto: 2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;

aggiunto: 3) gas comburenti, categoria 1;

aggiunto: 4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;

aggiunto: 5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita'tolto: ), "altamente tossici", "tossici", " comburenti"aggiunto: ;

aggiunto: 6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

aggiunto: 7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;

aggiunto: 8) liquidi piroforici, categoria 1;

aggiunto: 9) solidi piroforici, categoria 1;

aggiunto: 10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;

aggiunto: 11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

aggiunto: 12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

aggiunto: 13) perossidi organici dei tipi da A a F;

aggiunto: 14) tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2;

aggiunto: 15) tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;

aggiunto: 16) tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;

aggiunto: 17) tossicita' specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1.

b) gruppo 2tolto: : comprende tutti gli altri fluidi non elencatiaggiunto: , che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). Allorche' un recipiente e' costituito da tolto: piu' camere aggiunto: vari scomparti, e' classificato nella categoria piu' elevata di tolto: ciascuna delle singole camere. Allorche' una camera aggiunto: ciascuno dei singoli scomparti. Allorche' uno scomparto contiene piu' fluidiaggiunto: , e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93~art9 · fonte del testo

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