Art. 9 — Classificazione delle attrezzature a pressione
Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
- a)gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS e' superiore al punto di infiammabilita' del fluido, le sostanze e miscele, cosi' come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
- 1)esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
- 2)gas infiammabili, categorie 1 e 2;
- 3)gas comburenti, categoria 1;
- 4)liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
- 5)liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita';
- 6)solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
- 7)sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
- 8)liquidi piroforici, categoria 1;
- 9)solidi piroforici, categoria 1;
- 10)sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
- 11)liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
- 12)solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
- 13)perossidi organici dei tipi da A a F;
- 14)tossicita' acuta orale, categorie 1 e 2;
- 15)tossicita' acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
- 16)tossicita' acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
- 17)tossicita' specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1.
- b)gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). Allorche' un recipiente e' costituito da vari scomparti, e' classificato nella categoria piu' elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorche' uno scomparto contiene piu' fluidi, e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata.
Testo vigente dal 19 marzo 2016
