(( Le procedure di valutazione della conformita' da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura. Le procedure di valutazione della conformita' da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

  • a)categoria I: modulo A;
  • b)categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1;
  • c)categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli B (tipo di produzione) + C2, modulo H;
  • d)categoria IV: moduli B (tipo di produzione) + D, moduli B (tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita', a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante puo' parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del modulo H1. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature a pressione della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformita' che comprende le seguenti valutazioni:
  • a)la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformita' ne' di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature;
  • b)la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria piu' elevata tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza;
  • c)la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della piu' elevata categoria applicabile alle attrezzature da proteggere. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico puo', ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato italiano, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione. 8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformita' sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformita', o in una lingua accettata da tale organismo.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

2

con decorrenza dal 19 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Testo vigente dal 19 marzo 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2000 al 19 marzo 2016. 218 parole tolte, 226 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Prima dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 15, il fabbricante deve sottoporre ciascuna attrezzatura a pressione o insieme ad una procedura di valutazione di conformita' tra quelle descritte nell'allegato III, alle condizioni definite dal presente articolo. La procedura di valutazione di conformita' cui sottoporre l'attrezzatura o insieme e' a scelta del fabbricante tra quelle previste per la categoriaaggiunto: Le procedure di valutazione della conformita' da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all'articolo 9, in cui e' classificata l'attrezzatura tolto: o l'insieme a norma dell'articolo 9. Il fabbricante puo' anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se esistente.aggiunto: . Le procedure di valutazione tolto: di aggiunto: della conformita' da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

a) categoria I: tolto: Modulo aggiunto: modulo A;

b) categoria II: tolto: Modulo A1, Modulo D1, Modulo aggiunto: modulo A2, modulo D1, modulo E1;

c) categoria III: tolto: Modulo B1 aggiunto: moduli B (tipo di progetto) + D, tolto: Modulo B1 aggiunto: moduli B (tipo di progetto) + F, tolto: Modulo B aggiunto: moduli B (tipo di produzione) + E, tolto: Modulo B + C1, Modulo aggiunto: moduli B (tipo di produzione) + C2, modulo H;

d) categoria IV: tolto: Modulo B aggiunto: moduli B (tipo di produzione) + D, tolto: Modulo B aggiunto: moduli B (tipo di produzione) + F, tolto: Modulo G, Modulo H1. Nel quadro aggiunto: modulo G, modulo H1. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformita', a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante puo' parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualita' aggiunto: delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tolto: numero 1) e numero 2) aggiunto: punto 1), all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2), primo trattino, e aggiunto: all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'organismo notificato tolto: di cui all'articolo 12, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di tolto: stoccaggio aggiunto: magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, tolto: paragrafo aggiunto: punto 3.2.tolto: 2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di tolto: produzione aggiunto: fabbricazione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli tolto: pertinenti aggiunto: D, E ed H nonche' nel punto 5.4 del modulo H1. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature aggiunto: a pressione della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base … modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato tolto: 1 aggiunto: I, punto 3.2tolto: .2. aggiunto: dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti tolto: ad aggiunto: a una procedura globale di valutazione tolto: di aggiunto: della conformita' che comprende aggiunto: le seguenti valutazioni:

a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme aggiunto: e di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione tolto: di aggiunto: della conformita' ne' di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature;

b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria piu' elevata tolto: delle altre aggiunto: tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, tolto: senza tenere conto degli aggiunto: diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza;

… e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della piu' elevata categoria tolto: delle aggiunto: applicabile alle attrezzature da proteggere. In deroga tolto: a quanto previsto dal commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiunto: ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico puo', ove giustificato, consentire la tolto: commercializzazione aggiunto: messa a disposizione sul mercato e la messa in servizioaggiunto: , nel territorio dello Stato italiano, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma tolto: 1 aggiunto: 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste tolto: dal aggiunto: ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione. aggiunto: 8. I documenti e la corrispondenza relativi tolto: alla aggiunto: alle procedure di valutazione della conformita' sono redatti tolto: nella lingua aggiunto: in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo tolto: responsabile della esecuzione aggiunto: notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure tolto: nonche' nella lingua dello Stato di destinazione dell'attrezzatura stessa. Fino alla avvenuta designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 le procedure di aggiunto: di valutazione della conformita' tolto: da applicare alle categorie II, III e IV ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)aggiunto: , o in una lingua accettata da tale organismo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93~art10 · fonte del testo

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