Art. 10
[1]Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
[2]1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2209-septies:
- 1)al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse;
- 2)al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza»;
- 3)al comma 2, lettera b): 3.1) la parola: «due» e' sostituita dalle seguente: «tre»; 3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»;
- b)all'articolo 2209-octies, comma 1:
- 1)le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
- 2)le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
- c)all'articolo 2229:
- 1)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»;
- 2)al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
- d)all'articolo 2230, comma 1:
- 1)alla lettera g), il numero: «33» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» e' sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» e' sostituito dal seguente: «708»;
- 2)alla lettera h), il numero: «45» e' sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» e' sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» e' sostituito dal seguente: «895»;
- 3)alla lettera i), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «311»;
- 4)alla lettera l), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» e' sostituito dal seguente: «352»;
- 5)alla lettera m), il numero: «6» e' sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» e' sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» e' sostituito dal seguente: «255»;
- 6)dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: «m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
- m-ter)2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
- m-quater)2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
- m-quinquies)2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».
Testo vigente dal 31 maggio 2016
