Art. 1 — Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 798 e' sostituito dal seguente: «Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' fissata a 150.000 unita'. 2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.»;
- b)dopo l'articolo 798, e' inserito il seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
- a)ufficiali:
- 1)9.000 dell'Esercito italiano;
- 2)4.000 della Marina militare;
- 3)5.300 dell'Aeronautica militare;
- b)sottufficiali:
- 1)16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;
- 2)9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;
- 3)15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;
- c)volontari:
- 1)64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
- 2)13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
- 3)13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata. 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
- a)Esercito italiano: 89.400 unita';
- b)Marina militare: 26.800 unita';
- c)Aeronautica militare: 33.800 unita'.»;
- c)all'articolo 803, comma 1:
- 1)alla lettera b), le parole «dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»;
- 2)dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
- b-ter)la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.».
Testo vigente dal 11 febbraio 2014
