Art. 2 — Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 798-bis, comma 1:
- 1)alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
- 2)10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
- 3)16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»;
- 2)alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
- 2)12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
- 3)12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;
- b)l'articolo 2207-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 13 agosto 2022
