Art. 11 — Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 36, comma 1:
  • 1)dopo le parole: «e assistenti, il personale», sono aggiunte le seguenti: «militare e civile»;
  • 2)le parole «con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri»;
  • b)dopo l'articolo 1529 e' inserito il seguente: «Art. 1529-bis (Formazione). - 1. La formazione e' il complesso delle attivita' con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacita' e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalita' acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale. 2. Le attivita' di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale. 3. I criteri e le modalita' di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.»;
  • c)all'articolo 2259-ter, comma 7:
  • 1)le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;
  • 2)le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;
  • d)all'articolo 2259-quater:
  • 1)al comma 2, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
  • 2)al comma 3, alinea, e' sostituito dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:»;
  • 3)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.»;
  • e)all'articolo 2259-sexies, comma 1, dopo le parole: «direttore dell'ente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche', nei casi di perdurante vacanza di una o piu' cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente».

Testo vigente dal 31 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91~art11 · fonte del testo

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