Art. 25 — Sperimentazione
Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilita' finanziaria e contabilita' economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disciplinata, ((a partire dal 2015)), una attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunita' di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. 35 In considerazione degli esiti della sperimentazione, e' valutata la possibilita' di estendere alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la tenuta di una contabilita' finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
3La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1 del presente articolo.
D.P.C.M. 26 giugno 2013
5Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 28/06/2013, n. 150) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 lulgio 2013.
Testo vigente dal 1 marzo 2014
