Art. 8 — Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico
Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12 ((del presente decreto)), entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9 ((del presente decreto)), per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 ((,)) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 ((,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e' definito un regime di contabilita' ((economico-patrimoniale)) semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9 ((del presente decreto)). Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalita' attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai ((regolamenti dell'Unione europea)) e dall'ordinamento nazionale. ((Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalita' e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta)). Le amministrazioni che gia' adottano la sola contabilita' ((economico-patrimoniale)) anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale e' data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ((,)) di concerto con il Ministero della salute ((,)) sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneita' dell'intero comparto di riferimento. ((Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato "Servizio centrale per la contabilita' accrual", con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio e' responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonche' di specifiche attivita' progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio e' coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed e' articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessita' e una per le verifiche di particolare complessita' e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purche' siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalita' di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio puo' avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)).
Testo vigente dal 21 agosto 2026
