Art. 12 — Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale

Disciplina della sperimentazione del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile ((economico-patrimoniale)) unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai fini ((dell'elaborazione)) degli schemi di ((bilancio di cui)) al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento ((, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti)), per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilita' ((economico-patrimoniale)). I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 ((del presente articolo)) sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione ((degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti)), e individuano:

  • a)gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della ((collocazione e condizione geografica)) e della dimensione demografica;
  • b)la disciplina e le modalita' di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificita' degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;
  • c)le modalita' semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilita' ((economico-patrimoniale)) di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Testo vigente dal 21 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2026 al 21 agosto 2026. 3 parole tolte, 39 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economicoaggiunto: -patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, … dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai fini tolto: delle elaborazioni aggiunto: dell'elaborazione degli schemi di bilancio aggiunto: di cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di … del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, aggiunto: sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, … per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilita' economicoaggiunto: -patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche … decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 aggiunto: del presente articolo sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del … - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione tolto: contabile degli enti territoriali, aggiunto: sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione aggiunto: e condizione geografica e della dimensione demografica;

c) le modalita' semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilita' economicoaggiunto: -patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-26;107~art12 · fonte del testo

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