L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta puo' essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilita', il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e' emessa in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:

  • a)identita' e cittadinanza della persona protetta, nonche' identita' e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta e' minore o legalmente incapace;
  • b)data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;
  • c)indirizzo, numeri di telefono e fax, nonche' indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorita' che ha emesso il provvedimento;
  • d)data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di protezione europeo;
  • e)sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione;
  • f)divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione;
  • g)identita' e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona;
  • h)eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Testo vigente dal 23 febbraio 2015

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari