Art. 5 — Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo
L'ordine di protezione europeo e' emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta puo' essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilita', il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo e' emessa in conformita' al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati:
- a)identita' e cittadinanza della persona protetta, nonche' identita' e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta e' minore o legalmente incapace;
- b)data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti;
- c)indirizzo, numeri di telefono e fax, nonche' indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorita' che ha emesso il provvedimento;
- d)data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale e' stato emesso l'ordine di protezione europeo;
- e)sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione;
- f)divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione;
- g)identita' e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonche' dati di contatto di tale persona;
- h)eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Testo vigente dal 23 febbraio 2015
