Art. 7 — Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo
Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.
Testo vigente dal 23 febbraio 2015
