Art. 4 — Modifica all'articolo 282-quater del codice di procedura penale
All'articolo 282-quater del codice di procedura penale dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.».
Testo vigente dal 23 febbraio 2015
