Art. 5 — Obbligo di denuncia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 334 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il sospetto o l'accertamento di influenza aviaria, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, deve essere denunciato immediatamente. Per i fini di cui al comma 1:
tolto: a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali, che li accompagna durante il trasporto o se ne occupa in altro modo, e' obbligato a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di influenza aviaria e deve custodire gli animali infetti o sospetti di infezione lontano dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili;
tolto: b) i veterinari, compresi i veterinari ufficiali, il personale dirigente dei laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attivita' professionale e' connessa ad animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma, qualsiasi notizia o dato circa la presenza, presunta o confermata, di influenza aviaria di cui siano comunque venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale ai' sensi del presente decreto. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, che riceve la denuncia di sospetto o presenza di influenza ne trasmette immediatamente copia al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma competente. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel caso di conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria, comunicano immediatamente al Ministero e alle regioni e alle province autonome tutte le informazioni di cui all'allegato II, per consentire al Ministero di rispettare i termini indicati nel citato allegato; il Ministero notifica agli organi comunitari il focolaio di malattia e comunica alla Commissione europea (di seguito Commissione) e agli altri Stati membri le informazioni ricevute e ogni altra disponibile, fornendo altresi' un'apposita relazione scritta. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la tempestiva trasmissione al Ministero dei dati relativi ai focolai della malattia nonche' di ogni altra informazione da esso richiesta in merito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art5 · fonte del testo
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