Art. 6 — Indagine epidemiologica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le indagini epidemiologiche, nel caso di focolai di influenza aviaria, sono effettuate dai servizi veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche', nel caso di cui all'articolo 38, dai veterinari ufficiali del posto d'ispezione frontaliera, congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 55, nonche' attenendosi al protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, in modo da garantire la conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato. L'indagine epidemiologica accerta inderogabilmente i seguenti aspetti:
tolto: a) la durata della possibile presenza dell'influenza aviaria nell'azienda o in altre strutture o in mezzi di trasporto;
tolto: b) la possibile origine dell'influenza aviaria;
tolto: c) l'individuazione di eventuali aziende a contatto;
tolto: d) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattivita', di persone, mammiferi, veicoli o qualsiasi materiale o altro mezzo attraverso cui il virus dell'influenza aviaria possa essersi diffuso. Le regioni e le province autonome tengono conto dell'indagine epidemiologica nel:
tolto: a) decidere in merito alla necessita' di applicare misure aggiuntive di lotta contro la malattia, secondo quanto previsto dal presente decreto;
tolto: b) concedere deroghe secondo quanto previsto dal presente decreto. Nel caso in cui sia accertato, attraverso l'indagine epidemiologica, che l'influenza aviaria potrebbe essersi diffusa da altri Stati membri o in altri Stati membri, spetta al Ministero informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri interessati in merito a tutti i risultati dell'indagine. Le regioni, le province autonome e il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria informano costantemente il Ministero sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche; il Ministero aggiorna regolarmente la Commissione e gli altri Stati membri in merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art6 · fonte del testo
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