Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 1002 parole tolte, 10 parole aggiunte in 34 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto, si intende per:
tolto: a) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1;
tolto: b) «influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2;
tolto: c) «influenza aviaria a bassa patogenicita' (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3;
tolto: d) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattivita' per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonche' per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;
tolto: e) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda cosi' come definita al punto 8;
tolto: f) «altro volatile in cattivita'»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattivita' per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera d), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
tolto: g) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattivita' riconosciuti ufficialmente come razze rare dalla normativa vigente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 55;
tolto: h) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattivita' vengono allevati o tenuti; tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori autorizzati dal Ministero a conservare il virus dell'influenza aviaria;
tolto: i) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame e' tenuto a fini commerciali;
tolto: l) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattivita' sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano fino ad un massimo di 250 capi;
tolto: m) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattivita'»: una o piu' aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattivita' caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza;
tolto: n) «allevamento»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattivita' all'interno di una singola unita' produttiva;
tolto: o) «unita' produttiva»: un'unita' aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unita' della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattivita';
tolto: p) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore,non ancora nutrito, nonche' le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti;
tolto: q) «piano di emergenza »: il piano di cui all'articolo 55, comma 2;
tolto: r) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all'articolo 50, comma 1;
tolto: s) «pollame o altri volatili in cattivita' sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattivita' che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza aviaria;
tolto: t) «titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche, propnetarie di pollame o di altri volatili in cattivita', o incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno;
tolto: u) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni e le province autonome;
tolto: v) "veterinario ufficiale": il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;
tolto: z) "autorizzazione": il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;
tolto: aa) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattivita' o di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria;
tolto: bb) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorita' competente di cui alla lettera u) per verificare che i requisiti di cui al presente decreto e le istruzioni impartite da detta autorita' sulle modalita' per l'osservanza degli stessi siano o siano stati rispettati;
tolto: cc) «abbattimento»: qualsiasi procedimento effettuato con metodi eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte, diverso dalla macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di altri volatili in cattivita';
tolto: dd) «macellazione»: qualsiasi procedimento effettuato nel rispetto della normativa vigente che provochi la morte di un mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo umano;
tolto: ee) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
tolto: ff) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattivita', veicoli oppure in qualsiasi altro modo;
tolto: gg) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale il veterinario ufficiale sospetti o abbia ricevuta notifica di sospetto della presenza dell'influenza aviaria;
tolto: hh) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata da parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente;
tolto: ii) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, come definita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, oppure il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro;
tolto: ll) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti;
tolto: mm) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso l'uomo;
tolto: nn) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattivita' deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art2 · fonte del testo
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