Art. 47 — Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il veterinario ufficiale, a seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, garantisce l'effettuazione, sui suini presenti nell'azienda, di esami di laboratorio appropriati, conformemente al manuale diagnostico, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria, pregressa o in atto, in tali suini. In attesa del risultato di questi esami e' assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora gli esami di laboratorio di cui al comma 1 confermano la positivita' ai virus dell'influenza aviaria nei suini, possono autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purche' opportune prove successive abbiano dimostrato che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria e' trascurabile. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente, nel caso in cui gli esami di laboratorio di cui al comma 1 confermano l'esistenza di una grave minaccia per la salute, garantisce che i suini siano abbattuti il piu' presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 e dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.388. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, possono applicare le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda ed estendere tali misure alle aziende a contatto. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero i risultati delle indagini e le misure applicate conformemente ai commi da 1 a 4, che a sua volta provvede a trasmettere tali informazioni alla Commissione. Il veterinario ufficiale, a seguito della conferma della presenza del virus dell'influenza aviaria nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, puo' attuare la sorveglianza conformemente al manuale diagnostico per individuare l'eventuale ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art47 · fonte del testo
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