Art. 39 — Misure da applicare
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 915 parole tolte, 10 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un focolaio di LPAI, garantiscono l'applicazione delle misure previste all'articolo 7, commi 2, lettere a), b), c), e), g) e h), e 3, nonche' ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V. Il veterinario ufficiale garantisce la pratica del depopolamento di tutto il pollame presente nell'azienda e di tutti gli altri volatili in cattivita' delle specie nelle quali e' stata confermata l' LPAI, cosi' da impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Il depopolamento puo' essere esteso ad altri volatili in cattivita' dell'azienda in base alla valutazione del rischio di ulteriore diffusione dell'influenza aviaria posto da tali volatili e puo' essere esteso ad altre aziende che possono essere considerate aziende a contatto sulla base dell'indagine epidemiologica. Prima del depopolamento non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o altri volatili in cattivita', salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente. Il Ministero, ai fini del comma 2, il depopolamento viene attuato con le modalita' previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, decide che il pollame o gli altri volatili in cattivita' vengano, in via alternativa:
tolto: a) abbattuti quanto prima;
tolto: b) macellati in un macello designato conformemente alle condizioni stabilite al comma 4. Allorche' il depopolamento avviene mediante macellazione in un macello designato, il pollame e' sottoposto ad ulteriore sorveglianza e ad esami. Il pollame non puo' essere trasferito dall'azienda al macello designato finche' il veterinario ufficiale, tenendo conto in particolare delle indagini e degli esami di laboratorio volti a determinare la portata di un'eventuale escrezione del virus da parte del pollame effettuati conformemente al manuale diagnostico, nonche' della valutazione del rischio, accerta che il rischio di un'ulteriore diffusione dell' LPAI e' minimo. La macellazione in un macello designato conformemente al comma, 3 puo' aver luogo unicamente a condizione che:
tolto: a) il pollame sia inviato direttamente dall'azienda al macello designato;
tolto: b) ogni spedizione sia sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza;
tolto: c) ogni spedizione resti sigillata per tutta la durata del trasporto fino al macello designato;
tolto: d) siano osservate ulteriori misure di biosicurezza prescritte dalla regione o provincia autonoma competente;
tolto: e) il veterinario ufficiale responsabile del macello designato venga informato e accetti di ricevere il pollame;
tolto: f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
tolto: g) i sottoprodotti di tale pollame al macello siano distrutti. Il veterinario ufficiale garantisce che vengano distrutte sotto controllo ufficiale:
tolto: a) le carcasse;
tolto: b) le uova da cova presenti nell'azienda. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono adozione delle misure di seguito elencate:
tolto: a) le uova da cova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui al presente decreto vengono, ogniqualvolta possibile, rintracciate e la loro schiusa deve avvenire sotto sorveglianza ufficiale;
tolto: b) i pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui al presente decreto, vengono, ogniqualvolta possibile, sottoposti a sorveglianza ufficiale e vengono condotti accertamenti conformemente al manuale diagnostico;
tolto: c) le uova presenti nell'azienda e quelle successivamente prodotte nell'azienda prima del depopolamento previsto dal comma 2 sono trasportate a condizione che sia ridotto al minimo il rischio di diffusione dell'LPAI:
tolto: 1) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato») purche' siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero;
tolto: 2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 oppure alla distruzione;
tolto: d) materiali o sostanze potenzialmente contaminati sono trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale oppure distrutti;
tolto: e) il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
tolto: f) successivamente al depopolamento, gli edifici utilizzati per ospitare il pollame e gli altri volatili in cattivita', le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli impiegati per trasportare le carcasse, il mangime, il concime, i liquami e le lettiere o qualsivoglia materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono quanto prima sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
tolto: g) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
tolto: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda
tolto: 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda;
tolto: h) in presenza di un focolaio primario di LPAI, l'isolato virale e' sottoposto agli esami di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 51, comma 1. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere immediatamente comunicati al Ministero a cura della regione o della provincia autonoma che li dispone. Il Ministero a sua volta provvede ad informare la Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art39 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.