Art. 48 — Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: l. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche':
tolto: a) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo:
tolto: 1) le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
tolto: 2) i principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti nell'allegato VI;
tolto: b) i terreni o i pascoli utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattivita' in un'azienda in cui e' stata confermata la presenza dell'influenza aviaria non siano utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattivita' finche' il veterinario ufficiale non abbia accertato che qualsiasi virus dell'influenza aviaria presente sia stato distrutto o inattivato;
tolto: c) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento dei macelli, dei veicoli, dei rimorchi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, dei posti d'ispezione frontalieri e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
tolto: d) eventuali attrezzature, materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria e che non possono essere adeguatamente puliti e disinfettati o trattati siano distrutti;
tolto: e) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano autorizzati dal Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art48 · fonte del testo
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