Art. 16 — Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale
Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale ((non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e)), salvo quanto previsto nel presente articolo. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalita' tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunita' italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79)).
Testo vigente dal 30 giugno 2022
