Art. 21 — Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano ((...)) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e ((di)) Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalita' e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e ((agli)) obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, ((programmazione 2021-2027)), di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ((2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a: "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e";
- b)i commi 3 e 4 sono abrogati))
Testo vigente dal 30 giugno 2022
