Art. 21 — Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano ((...)) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e ((di)) Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalita' e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e ((agli)) obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, ((programmazione 2021-2027)), di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ((2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a: "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e";
  • b)i commi 3 e 4 sono abrogati))

Testo vigente dal 30 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. 4 parole tolte, 79 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano tolto: di Ripresa e Resilienzaaggiunto: ... non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei … dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e aggiunto: di Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalita' e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e aggiunto: agli obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo … possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021tolto: /aggiunto: -2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. aggiunto: 2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a: "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e";

aggiunto: b) i commi 3 e 4 sono abrogati

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art21 · fonte del testo

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