Art. 15 — Piattaforma radiofonica
Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, puo' predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purche' la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio e' riservato agli organizzatori degli eventi.
Testo vigente dal 1 febbraio 2008
