All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre persone oltre al conducente;";
- b)al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli" e' anteposta la seguente: "ciclomotori,";
- c)al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
