Art. 4 — Modifiche al regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

All'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 7 le parole: "entro il 30 novembre 1998 con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998";
  • b)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.";
  • c)nel comma 9, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore";
  • d)nel comma 10:
  • 1)all'ultimo periodo dell'alinea, le parole: ", a richiesta dell'interessato" sono soppresse;
  • 2)alla lettera a), le parole: "medesimi mercati regolamentati" sono sostituite dalle seguenti: "mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati";
  • 3)alla lettera b), le parole: "risultante da apposita relazione giurata di stima" sono sostituite dalle seguenti: "risultante da apposita relazione di stima";
  • e)nel comma 11, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998.". Nell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e' sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a cquinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse.

Testo vigente dal 30 giugno 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-16;201~art4 · fonte del testo

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