Art. 7 — Funzioni amministrative in materia elettorale
La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attivita' elettorale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
