Art. 6 — Controllo sugli enti locali
La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
