Art. 16 — Comando di personale presso la regione
Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonche' in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato puo' mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
