Art. 8 — Circoscrizioni provinciali
Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale e' ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facolta' dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
