Art. 6 — Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta

L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Testo vigente dal 19 settembre 2007

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Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1994 al 19 settembre 2007. 157 parole tolte, 91 parole aggiunte.

tolto: Gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista nell'art. 5, hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune nelle elezioni per il rinnovo dei consigli della regione e della provincia in cui e' compreso il comune medesimo. Gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione a cui erano iscritti prima del trasferimento della residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta, nel termine di 48 ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso dell'anno, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni di immigrazione. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati alla scadenza del periodo di cui al comma 2 dell'art. 5, oppure quando, nel corso dello stesso, hanno ulteriormente trasferito la residenza fuori dal territorio della regione Valle d'Aostaaggiunto: L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320~art6 · fonte del testo

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