Art. 7 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1997 al 20 maggio 2003. 261 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, ovvero con autorizzazione divenuta inefficace ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformita' degli obblighi previsti dalle autorizzazioni, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione che non fornisce, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, al Ministero del commercio con l'estero le prescritte informazioni e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. L'esportatore che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 6, comma 1, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale non effettua la comunicazione di dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti di cui all'articolo 6, comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;89~art7 · fonte del testo
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