Art. 6 — Misure di controllo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96.
Abrogato dal 20 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1997 al 20 maggio 2003. 250 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I documenti commerciali riguardanti operazioni di esportazione di beni a duplice uso devono recare gli elementi indicati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata. L'attivita' di controllo e' svolta dal Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le attribuzioni degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato ed al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano al Ministero del commercio con l'estero le notizie rilevanti agli effetti del presente decreto legislativo. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento dell'arrivo a destinazione e dell'uso finale civile del bene esportato, il Ministero del commercio con l'estero puo', ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, richiedere ai soggetti esportatori la comunicazione di dati, nonche' la trasmissione di atti e documenti concernenti operazioni di esportazione di beni a duplice uso. Nell'espletamento dell'attivita' di controllo il Ministero del commercio con l'estero puo' avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, degli organi di cui al comma 2. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il Ministero del commercio con l'estero puo', inoltre, richiedere al Ministero degli affari esteri il compimento, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, degli atti rientranti nelle loro competenze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;89~art6 · fonte del testo
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