Art. 8 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Abrogato dal 15 maggio 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., nei confronti dell'art. 8 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493, nella parte in cui non consente l'estinzione delle contravvenzioni agli obblighi attinenti alla segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, a mezzo del sistema (adempimento, da parte del datore di lavoro, nel termine stabilito, della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza per la eliminazione della riscontrata violazione, con contestuale pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata), previsto dagli artt. 20 e segg. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ed a cui può farsi ricorso nella generalità dei casi di inottemperanza alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il giudice rimettente, infatti, senza avvertire l'esigenza di interpretare la fattispecie contestata nell'ambito del quadro sistematico complessivo emergente dalle direttive CEE emanate in materia, dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti decreti legislativi di attuazione, e deducendo, tra l'altro, il lamentato eccesso di delega in relazione ad una legge (6 dicembre 1993, n. 499) diversa da quelle (leggi comunitarie 22 febbraio 1994, n. 146 e 6 febbraio 1996, n. 52) sulle quali il decreto legislativo n. 493 del 1996 si basa, ha omesso qualsiasi verifica volta ad accertare se nel caso sottoposto al suo esame fosse effettivamente applicabile la disciplina introdotta da tale decreto, ovvero se, in relazione al momento in cui era stata commessa la contravvenzione contestata, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina previgente (art. 7 del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 524) non escludente il sistema di estinzione del reato. - Sui decreti legislativi che hanno dato attuazione alle direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, v. S. n. 49/1999.
Art. 8 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1996 al 15 maggio 2008. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
tolto: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 2, 3 e 4, comma 2;
tolto: b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1. Il preposto e' punito:
tolto: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 2 e 3;
tolto: b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 4, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;493~art8 · fonte del testo
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