I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), nei termini e con le modalita' previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. Il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

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Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1998 al 1 febbraio 2022. 8 parole tolte, 14 parole aggiunte.

I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero tolto: del commercio con l'estero aggiunto: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei termini e con le modalita' previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, … relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. Il Ministero tolto: del commercio con l'estero aggiunto: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-26;346~art1 · fonte del testo