Art. 3 — Disposizioni transitorie
Alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come modificate o sostituite dal presente decreto:
- a)l'articolo 1, comma 1, lettera s), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
- b)l'articolo 8, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c);
- c)l'articolo 19, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b);
- d)l'articolo 29, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera h);
- e)l'articolo 30, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i). Le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera q), del presente decreto si applicano alle operazioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle operazioni iniziate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 40 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'obbligo di informazione e consultazione puo' essere adempiuto, alternativamente, osservando le disposizioni contenute nel comma 2 del predetto articolo, oppure con le modalita' previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Testo vigente dal 23 giugno 2025
