Le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle societa' partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto. L'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La societa' che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione. Le fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle societa' partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione continuano ad essere regolate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. Il presente decreto si applica alla societa' italiana che partecipa o risulta dalla fusione transfrontaliera rientrante tra le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), cui partecipa o da cui risulta una societa' di uno Stato membro che, alla data in cui e' eseguita la pubblicita' del progetto di fusione, non ha recepito la direttiva (UE) 2019/2121 e il certificato preliminare rilasciato dall'autorita' designata dallo Stato membro e' accettato dal notaio a norma dell'articolo 33. Il presente decreto si applica alla societa' italiana che partecipa o risulta dalla trasformazione o scissione transfrontaliera cui partecipa o da cui risulta una societa' di uno Stato membro che, alla data in cui e' eseguita la pubblicita' del progetto di scissione o trasformazione, non ha recepito la direttiva (UE) 2019/2121. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, il notaio accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995 ai fini del controllo di legalita' di cui agli articoli 13 e 47 e le disposizioni che regolano la comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese dello Stato membro si applicano in quanto compatibili.

Testo vigente dal 7 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19~art56 · fonte del testo

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