La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non e' consentita:

  • a)alle societa' di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo;
  • b)alle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), attuate in conformita' al presente decreto soddisfano il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Testo vigente dal 7 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19~art3 · fonte del testo