Art. 3 — Condizioni relative alle operazioni transfrontaliere o internazionali
La partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non e' consentita:
- a)alle societa' di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo;
- b)alle societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), attuate in conformita' al presente decreto soddisfano il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Testo vigente dal 7 marzo 2023
